MINISTERO DELLA SALUTE
DAL 2012 NUOVE REGOLE PER LE ESENZIONI DAL TIKET
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1. Il basso reddito rileva ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione?
Il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione la minimo o sociale).
Il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione la minimo o sociale).
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Per reddito “complessivo” si intende il reddito riportato nella dichiarazione dei redditi, al lordo degli oneri deducibili:
reddito certificato mediante il modello CUD: Parte B, punto 1 del Cud
reddito dichiarato nel modello 730: rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3, redditi 2010
reddito dichiarato nel modello Unico persone fisiche: rigo RN1
Il nucleo familiare è costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.
3. Il limite di reddito cui si fa riferimento per il riconoscimento del diritto all'esenzione viene periodicamente aggiornato?
No, è fissato dalla legge e può essere aggiornato solo con una modifica legislativa. Il problema dell'adeguamento del limite di reddito previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al crescente costo della vita è, tuttavia, da tempo all'attenzione del Ministro della salute e di tutto il Governo.
No, è fissato dalla legge e può essere aggiornato solo con una modifica legislativa. Il problema dell'adeguamento del limite di reddito previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al crescente costo della vita è, tuttavia, da tempo all'attenzione del Ministro della salute e di tutto il Governo.
4. Cosa si intende per disoccupato?
Ai fini del riconoscimento del diritto all’ esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell’ impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.
Ai fini del riconoscimento del diritto all’ esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell’ impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.
5. Chi sono i pensionati al minimo?
Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile, che per il 2009 è di 458,20 euro, varia ogni anno)
Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile, che per il 2009 è di 458,20 euro, varia ogni anno)
6. Il reddito e l’ ISEE sono la stessa cosa?
No. L’ ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso, tranne che in alcune realtà regionali, non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.
No. L’ ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso, tranne che in alcune realtà regionali, non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.
Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
Nelle Regioni in cui queste modalità sono applicate, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.
L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perchè sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perchè ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.
Il rilascio del predetto certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell’assistito, di:
autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di disoccupato con l'indicazione del Centro per l’ impiego presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comportera' la perdita dell'esenzione prevista;
dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonche' della consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attivera' il successivo controllo della veridicita' della dichiarazione resa;
copia di un documento di identita' in corso di validita'
L'assistito puo' richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito.
9. A quali prestazioni si ha diritto in esenzione?
A tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche garantite dal Servizio sanitario nazionale.
A tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche garantite dal Servizio sanitario nazionale.
10. Quali sono i diritti degli esenti per reddito in materia di assistenza farmaceutica?
L’esenzione per reddito da diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche garantite dal Ssn, ma non comporta benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di appartenenza.
L’esenzione per reddito da diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche garantite dal Ssn, ma non comporta benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di appartenenza.
11. E’ vero che, come riportato da notizie di stampa, gli assistiti devono recarsi presso i CAF entro il mese di settembre 2011 al fine di autocertificare il proprio reddito?
La recente manovra finanziaria (art.17, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n.111/2011) ha reintrodotto l’obbligo per gli assistiti non esenti di pagare una quota fissa di 10 euro su tutte le ricette di assistenza specialistica ambulatoriale, in aggiunta all’ordinario ticket già in vigore (pari alla tariffa delle singole prestazioni fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta). La quota fissa è uguale per tutti e la sua introduzione non comporta alcun obbligo di certificazione da parte degli assistiti. Solo alcune regioni (in particolare l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria) hanno deciso di modulare la quota fissa di 10 euro in più quote di diverso importo, in relazione al reddito degli assistiti ed hanno stabilito particolari modalità e termini per consentire loro di certificare tale reddito.
Per ulteriori chiarimenti è, quindi, necessario rivolgersi direttamente alla propria Asl o all’Assessorato alla sanità della propria Regione di residenza.